(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 
                     n. 11 del 3 febbraio 2012) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
                               Art. 1 
 
                        Esercizio provvisorio 
 
    1. Ai sensi dell'art. 58 dello statuto e dell'art. 15 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio  e  della
contabilita' della Regione», la Giunta regionale  e'  autorizzata  ad
esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e  fino  al  momento
dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non  oltre  il
termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n.  39,  il
bilancio  di  previsione  per  l'anno  2012,  secondo  gli  stati  di
previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di  legge
n.  27/DDL  del  29  dicembre  2011  «Bilancio  di   previsione   per
l'esercizio finanziario 2012 e  pluriennale  2012-2014»,  cosi'  come
approvato dalla Giunta regionale. 
    2. La gestione dello stato di previsione della spesa  di  cui  al
comma 1 e' autorizzata con esclusione delle spese  di  cui  alle  UPB
U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» e U0186 «Fondo  speciale
per le spese d'investimento» del disegno di legge n.  27/DDL  del  29
dicembre 2011 «Bilancio di  previsione  per  l'esercizio  finanziario
2012 e pluriennale 2012-2014», nonche' delle spese di cui ai seguenti
prospetti allegati al medesimo DDL: 
      a)  quadro  dimostrativo  del  rispetto  del  vincolo  relativo
all'indebitamento autorizzato; 
      b) reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di  spesa
finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione. 
    3.  Sono  altresi'  escluse  dall'autorizzazione  alla   gestione
provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella  tabella  A
«Rifinanziamento  di  leggi  settoriali  di  spesa»,  allegata   alla
presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento  della  legge
regionale 13 settembre 1978, n.  52  «Legge  forestale  regionale»  e
successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti  enti  e
societa'  regionali  per  le  quali  e'   autorizzata   la   gestione
provvisoria: 
      a) Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA); 
      b) Veneto Agricoltura; 
      c) Veneto Lavoro; 
      d) Veneto Strade S.p.A.; 
      e) Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale
(ARPAV); 
      f) Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali; 
      g) Istituto regionale Ville Venete (IRVV); 
      h) Aziende regionali per il diritto allo  studio  universitario
ESU - ARDSU; 
      i) Sistemi Territoriali S.p.A; 
      J) Veneto Acque S.p.A; 
      k) Scuola regionale  veneta  per  la  sicurezza  e  la  Polizia
locale; 
      l) Veneto Nanotech S.c.p.A.; 
      m) Veneto Innovazione S.p.A.; 
      n) Rocca di Monselice S.r.l. 
    4. E', altresi', autorizzata la  gestione  provvisoria  volta  ad
erogare  l'anticipazione  mensile  alle  Aziende  ULSS,   all'Azienda
ospedaliera  di   Padova,   all'Azienda   ospedaliera   universitaria
integrata  di  Verona  ed   all'Istituto   oncologico   del   Veneto,
finalizzata al finanziamento del Servizio sanitario regionale,  nella
misura massima del livello dell'anticipazione mensile definita  dallo
Stato. 
    5. Con riferimento alle spese di cui ai  commi  2  e  3,  escluse
dall'autorizzazione alla gestione provvisoria, e' comunque  possibile
procedere ai pagamenti in conto residui. 
    6. E' inoltre autorizzata la gestione  delle  spese  atte  a  far
fronte a situazioni eccezionali e quelle da  cui  possa  derivare  un
pregiudizio  patrimoniale  per  la  Regione  o  un   danno   per   la
collettivita'.